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Regesto

Art. 23 LPP, art. 28 LAI e art. 18 LAINF: Cumulo di rendite d'invaliditā versate da diversi assicuratori sociali.
- Nel campo delle rendite d'invaliditā vige, con riserva di riduzione in caso di sovrindennizzo, il cumulo delle prestazioni congruenti. L'istituto previdenziale č quindi tenuto ad accordare prestazioni d'invaliditā ai sensi della LPP anche laddove non sia stato ancora accertato con decisione cresciuta in giudicato se l'assicurato possa far valere pretese nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni.
- Lasciato ancora insoluto il tema se l'istituto previdenziale possa, in caso di successiva riduzione delle prestazioni per sovrindennizzo, chiedere il rimborso delle prestazioni pagate in misura eccessiva.

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referenza

Articolo: Art. 23 LPP, art. 28 LAI, art. 18 LAINF