Regesto
Art. 32 cpv. 1 e art. 34 cpv. 2 LAMal ; art. 36 cpv. 1 OAMal; trattamento all'estero.
Mancata presa a carico di un trattamento all'estero per il fatto che l'alternativa terapeutica in Svizzera, responsabile ed esigibile da un punto di vista medico, non avrebbe comportato, secondo una interpretazione rigorosa dei "motivi d'ordine medico" di cui all'art. 34 cpv. 2 LAMal, rischi importanti e considerevolmente piů elevati (conferma della giurisprudenza resa in DTF 131 V 271 e in RAMI 2003 n. KV 253 pag. 231, K 102/02; consid. 4.1).
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Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Referenzen
BGE: 131 V 271
Artikel:
Art. 32 cpv. 1 e