Regesto
Art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; art. 77 e 80 LDP ; diritto di voto; rimedio giuridico nell'ambito di votazioni federali.
Il rimedio di diritto previsto dalla legge per far valere vizi nello svolgimento di una votazione federale - ricorso al governo cantonale e impugnazione di questa decisione con ricorso al Tribunale federale - dev'essere rispettato in ogni caso, nonostante il considerando 2.5.3 della DTF 136 II 132, anche quando le postulate conclusioni o i fatti contestati esulano dalla competenza del governo cantonale. Un ricorso diretto al Tribunale federale č escluso (consid. 1.2 e 1.3).