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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto dei conduttori e degli affittuari a un'indennità di espropriazione.
I diritti dei conduttori e degli affittuari a un'indennità di espropriazione si determinano esclusivamente in base alla legge federale sulla espropriazione (consid. 2, 4a).
L'indennità per la servitù prediale costituitasi in seguito all'espropriazione dei diritti sgorganti dai rapporti di vicinato e per la corrispondente diminuzione di valore del fondo spetta soltanto al proprietario fondiario (consid. 3).
I conduttori e gli affittuari possono far valere una pretesa d'indemnità soltanto
- se l'espropriazione comporta una risoluzione anticipata del contratto o lede i loro diritti contrattuali (consid. 4a);
- per la durata contrattuale sino al prossimo termine di disdetta (consid. 4b);
- per il danno insorto dopo la conclusione del contratto (consid. 4c).