Regesto
Foro del luogo del registro fondiario; art. 19 cpv. 1 lett. c LForo: "altre azioni inerenti al fondo".
L'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo determina la competenza del giudice del luogo del registro fondiario nell'ambito di azioni contrattuali solo se queste hanno un risvolto di natura reale; tale č il caso, in particolare, quando il giudizio sulla pretesa controversa puň condurre a una modifica del registro fondiario (consid. 2 e 3).