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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 221, 222 CP. Danno alla cosa altrui.
Danneggiato ai sensi di queste disposizioni non č l'assicuratore della cosa incendiata, bensė il creditore pignoratizio nella misura in cui il suo credito sia posto in pericolo per effetto diretto dell'incendio.

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Articolo: Art. 221, 222 CP