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Regesto

Art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP 2; differimento del pagamento delle rendite d'invaliditā.
La possibilitā dell'istituto di previdenza, fondata sull'art. 26 cpv. 2 LPP e sull'art. 26 OPP 2 e prevista nelle proprie disposizioni regolamentari, di differire le rendite č data anche quando l'assicuratore di indennitā giornaliera, che ha concesso indennitā giornaliere per incapacitā lavorativa, richiede queste prestazioni in restituzione per l'importo della rendita dell'assicurazione invaliditā accordata successivamente. Cambiamento della giurisprudenza (consid. 3.4).

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Articolo: Art. 26 cpv. 2 LPP, art. 26 OPP 2