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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF.
Le disposizioni del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (Concordato) possono essere impugnate mediante ricorso secondo l'art. 82 lett. b LTF (consid. 1.3).
Le misure previste dal Concordato (divieto di accesso a un'area, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono di natura di polizia (consid. 3 e 4). Sono conformi al diritto federale (consid. 4) e rispettano la presunzione di innocenza (consid. 5).
Le misure toccano la libertą personale e la libertą di riunione. Il Concordato costituisce un supporto conforme ai principi costituzionali per le restrizioni dei diritti fondamentali (base legale, interesse pubblico e proporzionalitą; consid. 6).
Il fermo preventivo di polizia, quale misura per imporre il divieto di accesso a un'area, rientra nelle restrizioni della libertą ammesse dalla CEDU (consid. 7).
La raccomandazione del divieto di accedere agli stadi rispetta la Costituzione (consid. 8).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 82 lett. b LTF, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU