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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 9 cpv. 2 e art. 16 LAI; art. 2 LAVS; art. 3 n. 1 lett. c e art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004; condizioni di assicurazione in relazione con una prima formazione professionale nel caso di un figlio domiciliato all'interno dell'Unione europea, di cui un genitore lavora in Svizzera.
Una prima formazione professionale (art. 16 LAI) deve essere qualificata come prestazione di invaliditā nel senso dell'art. 3 n. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 5.3).
Il rifiuto, fondato sull'art. 9 cpv. 2 LAI, di concedere una prima formazione professionale dell'assicurazione invaliditā svizzera a un figlio - non assicurato all'AVS/AI svizzera - di un lavoratore europeo attivo in Svizzera, ma domiciliato all'interno dell'Unione europea, non č costitutivo di una discriminazione (diretta o indiretta) secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 2 e art. 16 LAI, art. 4 del, art. 2 LAVS, art. 16 LAI