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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Termine per la perenzione nell'esecuzione di una prestazione stabilita con decisione passata in giudicato; lacuna legislativa.
Se la singola legge determinante (in concreto la LAINF per una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni) non prevede alcuna regolamentazione particolare, per l'esecuzione di pretese del diritto delle assicurazioni sociali passate in giudicato vale in maniera generalizzata il termine di dieci anni secondo la DTF 127 V 209 anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (consid. 8).