Regesto
1. La professione d'igienista dentaria è tutelata dalla libertà di commercio e d'industria. Il divieto di esercitare la professione d'igienista dentaria in modo indipendente deve adempiere le condizioni applicabili alla limitazione della libertà di commercio e d'industria (consid. 2 e 3).
2. Il divieto è fondato nella legislazione sanitaria zurighese su di una base chiara; tale legislazione disciplina in modo esauriente l'esercizio indipendente delle attività dentarie e non menziona quella dell'igienista dentaria (consid. 4).
3. Il divieto di cui trattasi è giustificato da un interesse pubblico preponderante, dato che l'igienista dentaria non dispone della formazione necessaria in presenza di certi rischi per la salute (consid. 5).
4. Poiché non è possibile differenziare in modo chiaro e pratico i lavori connessi con rischi da quelli che non lo sono, il divieto è appropriato, necessario e proporzionato rispetto all'esigenza di tutelare il pubblico contro i pericoli per la salute (consid. 6).
5. Il divieto non viola neppure il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 7).