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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 41 cpv. 1 LPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005); prescrizione delle prestazioni d'invaliditā.
Per evento assicurato ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LPP si intende, in relazione alle prestazioni d'invaliditā, l'insorgenza dell'incapacitā di lavoro la cui causa ha portato all'invaliditā (art. 23 LPP; consid. 4.4.2).

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referenza

Articolo: Art. 41 cpv. 1 LPP, art. 23 LPP