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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT, espropriazione materiale. Declassamento in zona non edificabile di un terreno creato con materiale di riporto, in base ad una concessione, ubicato in una zona di ville; intenzione di edificare (precisazione della giurisprudenza).
In virtù di un'assicurazione speciale figurante nella concessione, il fondo creato con materiale di riporto doveva essere qualificato come terreno edificabile (consid. 3a, b).
Il trasferimento in zona non edificabile di un terreno disponibile per la costruzione, situato in una zona edificabile ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio, costituisce un'espropriazione materiale anche quando il proprietario non avesse avuto l'intenzione di edificare (consid. 3c, d).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT