Regesto
Violazione della concessione nel quadro di una trasmissione televisiva destinata allo svago. Decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 7 ottobre 1983, concessione accordata alla Società svizzera di radiotelevisione il 5 ottobre 1987.
1. Potere d'esame del Tribunale federale; libertà d'apprezzamento spettante all'autorità indipendente di ricorso (consid. 2). Competenza dell'autorità indipendente di ricorso a giudicare su di una pubblicità non a pagamento, secondo gli art. 4 e 15 della concessione (consid. 5).
2. Legittimazione per criticare una trasmissione radiotelevisiva secondo l'art. 14 lett. a del decreto federale (consid. 3, 4). Diritto di essere sentito nella procedura dinanzi all'autorità indipendente di ricorso (consid. 4).
3. Carattere adeguato alle circostanze e imparzialità quali criteri dell'obiettività di una trasmissione (consid. 5). Violazione del dovere di diligenza del giornalista secondo l'art. 4 della concessione, ove temi delicati, da trattare con molto tatto e a un elevato livello intellettuale, sono esibiti nel corso di una trasmissione destinata allo svago e volti in ridicolo (consid. 6, 8).