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Regesto

Pianificazione del territorio; ordinamenti provvisionali di attuazione emanati dai Cantoni in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LPT.
1. La delega contenuta nell'art. 36 cpv. 2 LPT fa obbligo ai Cantoni di disporre misure provvisionali sino all'adozione delle norme cantonali di attuazione nelle vie legislative ordinarie (consid. 3a).
2. I governi dei Cantoni hanno la possibilità di promulgare tali misure nella forma dell'ordinanza, senza attenersi alle regole del diritto cantonale che disciplinano l'adozione di norme astratte. Essi possono, inoltre, emanare disposizioni concernenti la competenza e la procedura, così come subdelegare a un Dipartimento il compito di stabilire, per ogni singolo Comune, eventuali zone di pianificazione (consid. 3b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 36 cpv. 2 LPT