Regesto a
Nell'ambito della previdenza più estesa, è lecito favorire, per quanto concerne le prestazioni per i superstiti, la concubina beneficiaria conformemente all'art. 20a cpv. 1 lett. a LPP e alle disposizioni regolamentari rispetto agli orfani di cui all'art. 20 LPP. La clausola beneficiaria a favore della concubina non presuppone che anche l'orfano abbia diritto a prestazioni per i superstiti di importo equivalente (consid. 4).
Regesto b
Per la durata del deposito dell'importo litigioso presso la cassa del tribunale non sono dovuti interessi (consid. 5).