Regesto
Art. 16e cpv. 2 in relazione con l'art. 11 cpv. 1 LIPG; art. 32 in relazione con l'art. 7 cpv. 1 OIPG: Indennità in caso di maternità di una lavoratrice indipendente.
Il fatto che la cassa di compensazione abbia determinato (in via provvisoria) l'indennità di maternità sulla base del reddito risultante dall'ultima decisione provvisoria di fissazione dei contributi relativa all'anno del parto (in casu: il 2005), e non di quello desumibile dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa all'anno 2002, non è censurabile. Spetterà all'amministrazione provvedere al momento opportuno affinché l'indennità definitiva venga stabilita unicamente prendendo in considerazione il reddito conseguito dall'assicurata prima del parto (consid. 6.1-6.2.4).