Regesto
Art. 210 CP, pubblicitŕ di occasioni di libidine.
La pubblicitŕ di occasioni di libidine č punibile soltanto ove il testo dell'inserzione e/o la sua presentazione siano suscettibili di scandalizzare e di ferire il senso della decenza e dei buoni costumi del lettore (precisazione della giurisprudenza).