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Regesto

Art. 15 e 38a cpv. 2 LPT; art. 52a cpv. 1 OPT; modifiche della LPT (in particolare disposizioni transitorie) entrate in vigore il 1° maggio 2014; applicazione ai ricorsi pendenti dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza.
Esame degli art. 38a cpv. 2 LPT e 52a cpv. 1 OPT (consid. 2.1-2.3). Riassunto dei principi generali in materia di diritto transitorio: un'applicazione immediata del nuovo diritto si impone in pendenza di una procedura di ricorso qualora la nuova regola corrisponda a un interesse pubblico importante, la cui attuazione non ammette dilazioni e l'autorità di ricorso disponga di piena cognizione in diritto (consid. 2.4).
L'art. 38a cpv. 2 LPT corrisponde a un interesse pubblico importante, inteso a evitare l'ampliamento delle zone edificabili nell'attesa delle pianificazioni direttrici conformi al nuovo diritto. Cị giustifica la sua applicazione immediata, anche alle cause pendenti dinanzi all'autorità cantonale di ricorso di ultima istanza. Annullamento della decisione cantonale che conferma l'attribuzione alla zona edificabile di una particella di 14'292 m2 (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 38a cpv. 2 LPT, Art. 15 e 38a cpv. 2 LPT, art. 52a cpv. 1 OPT