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Regesto

Luogo dell'esecuzione al domicilio. Art. 46 cpv. 1 e 53 LEF.
Il debitore che, nel momento in cui riceve l'avviso di pignoramento, ha l'intenzione, provata da atti concludenti e da esplicite dichiarazioni, di stabilirsi in modo duraturo in un determinato luogo, ha quivi il suo domicilio, anche se in quel momento soggiorna altrove per causa di malattia.

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Articolo: Art. 46 cpv. 1 e 53 LEF