Regesto
Art. 166 cpv. 1 LDIP; art. 250 LEF; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera.
Principi concernenti il riconoscimento del decreto straniero di fallimento e le attribuzioni dell'amministrazione straniera del fallimento (consid. 3).
Legittimati all'azione di contestazione della graduatoria sono soltanto i creditori che hanno insinuato un credito nella procedura di graduazione contro il fallito. Ciò vale anche per una massa ancillare svizzera quale parte attrice. La questione a sapere se una parte attrice abbia qualità formale di creditrice si determina in funzione della decisione sulla graduatoria (art. 17 LEF), la quale è vincolante per il tribunale (consid. 4 e 5).