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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esecuzione di sentenze straniere. Proroga tacita del foro.
Art. 3 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869.
L'elezione di domicilio di cui all'art. 3 della Convenzione puņ risultare non solo da un accordo formale fra le parti, ma anche dal semplice fatto che il convenuto č entrato nel merito della lite senza eccepire la competenza del giudice adito.