Regesto
Art. 3 no 1 cpv. 1 CP; art. 7 cpv. 1 CP, art. 17e segg. CP. Luogo in cui si verifica l'evento nel caso di lettere il cui contenuto è lesivo dell'onore.
Le autorità svizzere sono competenti nel caso di lettere, il cui contenuto è lesivo dell'onore, redatte all'estero, indirizzate personalmente a destinatari in Svizzera e lette da costoro (consid. 2 e 3).
Art. 27 aCP. Responsabilità penale della stampa.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di affermazioni lesive dell'onore contenute in lettere spedite a circa 250 membri di un'associazione (consid. 4).