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Regesto

Art. 62 cpv. 1 e art. 73 LPP; competenze nelle controversie relative al risanamento di un istituto di previdenza.
Conferma della giurisprudenza secondo cui non vi è un'attrazione di competenze del Tribunale cantonale in materia di previdenza professionale per le questioni (preliminari) di natura puramente di vigilanza. In una controversia riguardante il risanamento di un istituto di previdenza (o di una cassa pensioni affiliata) occorre distinguere se è in discussione la legalità delle misure di risanamento in sé - di esclusiva competenza dell'autorità di vigilanza - o se deve essere valutata anche o solo l'attuazione concreta del risanamento sulla base del contratto di affiliazione (consid. 4.1).

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referenza

Articolo: Art. 62 cpv. 1 e art. 73 LPP