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Regesto

Diritto di consultare una sentenza della commissione di ricorso in materia d'asilo e di prendere conoscenza della composizione del collegio giudicante, principio della pubblicità della giustizia; art. 30 cpv. 3 Cost., legge federale sull'archiviazione, regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'archiviazione.
Diritto di consultare gli archivi durante il termine di protezione secondo la legislazione sull'archiviazione (consid. 3.2 e 3.4).
Portata del principio della pubblicità della giustizia in generale e in relazione all'emanazione delle sentenze in particolare (consid. 3.3).
La legislazione sull'archiviazione non esclude la comunicazione della sentenza (consid. 3.5).
Portata e limitazioni del diritto di consultare sentenze: questo diritto si estende alla composizione del collegio giudicante, ma consente nondimeno anonimizzazioni e annerimenti (consid. 3.6).
Nella fattispecie, la sentenza archiviata dev'essere comunicata in forma anonimizzata, con l'indicazione del collegio giudicante (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 3 Cost.