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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 88 OG.
Legittimazione ricorsuale di una corporazione pubblica (consid. 1a) e di un'associazione professionale (consid. 1b).
La legittimazione dei concorrenti ad impugnare l'autorizzazione di esercitare una professione è subordinata alla lesione non di meri interessi di fatto, bensì di interessi giuridicamente protetti dalla norma costituzionale (consid. 1c).
Art. 4 Cost.; parificazione a certi effetti degli ingegneri tecnici e degli architetti-tecnici agli ingegneri e architetti con diploma universitario.
Tenuto conto dell'attività professionale consentita dalla legge edilizia ticinese agli ingegneri-tecnici e agli architetti-tecnici, non è arbitrario ammettere, a certe condizioni, l'accesso di questi professionisti all'Ordine ticinese degli ingegneri e degli architetti, e di parificarli così agli ingegneri e architetti con diploma universitario per ciò che concerne la possibilità di assumere incarichi provenienti da enti pubblici (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 88 OG, Art. 4 Cost.