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Regesto

Art. 70 cpv. 1 CP, art. 540 cpv. 1 n. 1 CC; assassinio ripetuto; indegnità; validità delle prestazioni fornite dagli eredi alla persona indegna; condizioni per la confisca di valori patrimoniali.
Contenuto e natura giuridica della norma sull'indegnità di cui all'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC. I valori patrimoniali provenienti da un negozio giuridico oggettivamente legale non sono confiscabili sulla base dell'art. 70 cpv. 1 CP (conferma della giurisprudenza). È valida la convenzione con cui l'autore degli assassinii rinuncia alla sua qualità di erede e riceve in cambio dagli eredi un immobile e una somma di denaro della successione dei suoi genitori uccisi. I valori patrimoniali che spettano all'autore in virtù di questo accordo giuridico non soggiacciono alla confisca (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 70 cpv. 1 CP, art. 540 cpv. 1 n. 1 CC