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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 10 CP e art. 11 CP; art. 43 n. 1 cpv. 2 CP; art. 63 CP; commisurazione della pena e internamento, nel caso di un assassino sessuale pericoloso, la cui responsabilità è fortemente scemata.
Nel caso di un delinquente con responsabilità fortemente scemata, al limite dell'irresponsabilità, la pena adeguata non può che essere relativamente lieve (consid. 2 e 3).
Per tener conto del pericolo rappresentato dall'agente, non va pronunciata una pena privativa della libertà personale di durata inadeguata alla colpa, bensì va preso in considerazione, se del caso, un internamento ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP (consid. 4).
Nell'ambito dell'internamento devono essere prestate, secondo le possibilità esistenti, cure mediche e terapeutiche (consid. 4c).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 43 n. 1 cpv. 2 CP, Art. 10 CP, art. 11 CP, art. 63 CP