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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 78 segg. LTF; art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II); art. 20 seg. dell'ordinanza N-SIS; art. 391 cpv. 2 CPP; segnalazione dell'espulsione nel SIS: condizioni, competenza, procedura, divieto della reformatio in peius, diritto di essere sentito.
La segnalazione dell'espulsione nel SIS puņ essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale federale (consid. 1.3).
Condizioni e competenza per la segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.2.1-3.2.4). La segnalazione dell'espulsione nel SIS - come la stessa espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia l'espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere anche se segnalare l'espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della segnalazione dell'espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev'essere effettuata o meno (consid. 3.2.5). La segnalazione dell'espulsione nel SIS ha carattere esecutivo rispettivamente di diritto di polizia. In sede di appello il divieto della reformatio in peius non si applica alla segnalazione dell'espulsione, perlomeno nel caso in cui la questione non sia stata affrontata nel procedimento di primo grado (consid. 3.3). Diritto di essere sentito prima della decisione sulla segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.4).

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Articolo: art. 21 e 24 del, art. 391 cpv. 2 CPP