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Regesto

Art. 28 cpv. 2 LCA; aggravamento essenziale del rischio per un cambiamento di professione.
Nell'assicurazione contro gli infortuni, un cambiamento di professione cagiona unicamente un aggravamento del rischio se la nuova professione espone l'assicurato a pericoli pių gravi o frequenti rispetto a quella precedente (consid. 3a).
Un fatto č importante per la valutazione del rischio se si deve ragionevolmente ammettere che l'assicuratore, ove avesse avuto conoscenza delle nuove circostanze, avrebbe rifiutato di mantenere il contratto o l'avrebbe mantenuto a condizioni pių restrittive o pių onerose (consid. 3b/aa).
L'art. 28 cpv. 2 in fine LCA significa che l'aggravamento del rischio deve concernere un fatto su cui l'assicuratore aveva posto per iscritto al momento della stipulazione del contratto domande precise non equivoche; esso non richiede per contro che lo stipulante abbia emesso una garanzia sull'evoluzione di questo fatto (consid. 3b/bb).

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Articolo: Art. 28 cpv. 2 LCA