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Regesto

Art. 10 cpv. 1 Cost.; art. 2 n. 1 CEDU; art. 347 cpv. 2 lett. b CP; art. 82 lett. a, art. 83 lett. e, art. 86 cpv. 2 e 3, art. 114 LTF; art. 38 della legge zurighese sul Gran Consiglio; diritto alla vita; autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice cantonale.
La decisione di un'autorità politica relativa all'autorizzazione ad aprire un'inchiesta penale contro un giudice cantonale può essere impugnata con ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1).
Il diritto alla vita da un lato è concepito come un diritto di difesa nei confronti dello Stato e dall'altro obbliga quest'ultimo a garantire per quanto possibile la tutela dei suoi cittadini, a far luce sui delitti contro la vita e a perseguire i loro autori (consid. 2.1).
In caso di reati di omicidio, i privilegi concessi nell'ambito del perseguimento penale si contrappongono al diritto alla vita. È pertanto necessario ponderare gli interessi al perseguimento penale e quelli che vi si oppongono. A prescindere dal diritto procedurale applicabile, nella procedura di autorizzazione sia all'accusato (privilegiato) che ai congiunti della vittima vanno riconosciuti i diritti di parte (consid. 2.2 e 2.3).

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Articolo: Art. 10 cpv. 1 Cost., art. 2 n. 1 CEDU, art. 347 cpv. 2 lett. b CP, art. 114 LTF