Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 62c cpv. 1 lett. a e art. 62d cpv. 1 CP; art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 363 segg. CPP; organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante.
I Cantoni sono liberi di istituire un'autorità giudiziaria competente per statuire al contempo sia sulla soppressione di una misura sia sulla sua modifica mediante un'unica decisione (consid. 1.5).
Diritto procedurale applicabile e rimedi giuridici (consid. 1.6).
Delimitazione tra la pronuncia di un internamento secondo l'art. 62c cpv. 4 unitamente all'art. 64 cpv. 1 CP e quella di un internamento a posteriori giusta l'art. 65 cpv. 2 CP con riguardo alle condizioni e al diritto procedurale applicabile (consid. 1.7).
Nessuna violazione delle disposizioni della CEDU (consid. 1.8).
La giurisdizione di reclamo deve statuire nella composizione collegiale sui ricorsi contro l'internamento ordinato nell'ambito di un procedimento indipendente successivo (consid. 2.3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 62c cpv. 1 lett. a e art. 62d cpv. 1 CP, art. 64 cpv. 1 CP, art. 65 cpv. 2 CP