Regesto
Art. 72 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 LTF ; responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri; via di diritto, esigenza della doppia istanza cantonale.
La via del ricorso in materia civile è aperta contro le decisioni rese in applicazione del diritto pubblico cantonale sulla responsabilità per gli atti illeciti commessi dai medici ingaggiati negli ospedali pubblici (consid. 1.1-1.5; conferma della giurisprudenza).
In queste cause giudicate dopo il 1° gennaio 2011, il diritto cantonale deve permettere di ricorrere presso un tribunale superiore. Il cantone rimane libero nella designazione dell'autorità di prima istanza (consid. 1.6).