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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contratto di locazione, contestabilità della disdetta (art. 271a cpv. 1 lett. e n. 4 e cpv. 2 CO).
Un accordo ai sensi dell'art. 271a cpv. 2 CO presuppone che le parti liquidino la lite di comune intesa, regolando definitivamente una questione di diritto controversa. L'art. 271a cpv. 2 CO non si applica quindi ai casi in cui non si giunge ad una lite, perché una o l'altra parte ha immediatamente dato seguito alla domanda del suo cocontraente. Conferma della giurisprudenza (consid. 1 e 2).
Accordo ai sensi dell'art. 271a cpv. 2 CO negato nella fattispecie. Non può essere intravista una controversia sull'importo appropriato, qualora i locatori vogliano essere orientati sulle circostanze su cui viene fondata una domanda di riduzione della pigione, riconosciuta nel suo principio, per poterne giudicare l'ammontare (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 271a cpv. 2 CO