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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 lett. c e art. 20 cpv. 3 OAVS. Portata dell'iscrizione di societą di persone al registro di commercio per quanto concerne l'obbligo contributivo dei loro soci.
Laddove l'iscrizione lasci chiaramente desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di societą a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri rappresentino reddito da attivitą lucrativa, dev'essere fornita la prova che l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda pił alle condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 20 cpv. 3 OAVS