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Regesto

Art. 29 e 30 Cost.; art. 115 LIC/GR; imposta grigionese sulle successioni ("Nachlass- und Erbschaftssteuer"); incombe alle autorità (giudiziarie) fiscali o alla giurisdizione civile statuire sui diritti di regresso di natura fiscale tra i beneficiari di una successione?
Secondo una prassi sgorgante dall'art. 115 LIC/GR l'amministrazione fiscale grigionese riscuote l'imposta sulle successioni, ancora prima della ripartizione dell'eredità, rivolgendosi a un erede solvibile la cui parte successoria è superiore al debito fiscale globale. L'imposta è da lui esatta e incombe poi a quest'ultimo ottenere dagli altri eredi e legatari la restituzione della parte del debito fiscale che supera la sua quota successoria. Se le autorità (giudiziarie) fiscali lo rinviano alla giurisdizione civile per far valere i suoi diritti di regresso, ciò non costituisce un diniego di giustizia né viola la garanzia del giudice naturale (consid. 2). Non è neanche contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 115 LIC, Art. 29 e 30 Cost.