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Regesto

Art. 269 cpv. 1 e art. 278 cpv. 1 CPP; utilizzazione di reperti casuali.
Per potere utilizzare i reperti casuali risultanti da una sorveglianza telefonica legalmente autorizzata, devono essere adempiute le condizioni poste dall'art. 269 cpv. 1 lett. a-c CPP, applicabile per il rinvio dell'art. 278 cpv. 1 CPP. In particolare, il nuovo reato sospettato deve figurare nell'elenco dell'art. 269 cpv. 2 CPP. Poiché la misura di sorveglianza è già stata eseguita, i reperti casuali possono essere presi in considerazione nell'ambito dell'esame del grave sospetto che sia stato commesso questo nuovo reato (art. 269 cpv. 1 lett. a CPP) (consid. 4.1).

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referenza

Articolo: Art. 269 cpv. 1 e art. 278 cpv. 1 CPP, art. 278 cpv. 1 CPP, art. 269 cpv. 2 CPP, art. 269 cpv. 1 lett. a CPP