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Regesto

Art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 197 cpv. 2, art. 269, art. 270 lett. b, art. 273 e art. 274 cpv. 1 lett. b CPP. Raccolta retroattiva di dati marginali concernenti l'allacciamento di telefonia mobile di un accusatore privato.
Distinzione tra la sorveglianza del contenuto del traffico delle telecomunicazioni, il rilevamento di dati marginali in tempo reale e la raccolta retroattiva di dati marginali. Regime legale e condizioni della sorveglianza di allacciamenti di terzi, in particolare della raccolta di dati marginali presso il danneggiato (consid. 4.1-4.3). Nella fattispecie, le condizioni di una raccolta retroattiva di dati marginali concernente l'allacciamento di telefonia mobile di un accusatore privato non erano adempiute, tanto più che la sorveglianza serviva soltanto indirettamente al chiarimento dei reati perseguiti (consid. 4.4). Le condizioni legali di una raccolta di dati marginali presso terzi a fini penali, in particolare l'esigenza dell'approvazione giudiziaria, devono di principio essere rispettate anche quando il pubblico ministero che dirige il procedimento si è premurato di ottenere l'accordo del titolare dell'allacciamento sorvegliato. È opportuno che il pubblico ministero inoltri al giudice dei provvedimenti coercitivi un eventuale consenso scritto del terzo interessato contestualmente alla domanda di approvazione (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 13 cpv. 1 Cost., art. 269, art. 270 lett. b, art. 273 e art. 274 cpv. 1 lett. b CPP