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Regesto

Inammissibilità di un ricorso non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF).
L'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato. Ciò non è il caso quando la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (consid. 2.1-2.3).
Nessun diritto alla fissazione di un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (consid. 2.4).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 42 cpv. 2 LTF, art. 42 cpv. 5 o 6 LTF

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