Regesto
Art. 258, 259, 260 e 296 CP; art. 115, 118 e 382 CPP ; beni giuridici tutelati; qualitā di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato.
Le fattispecie di pubblica intimidazione (art. 258 CP), pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), sommossa (art. 260 CP) e oltraggio ad uno Stato estero (art. 296 CP) non tutelano dei beni giuridici individuali. Lo Stato estero, che vi si richiama, non č danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP e non č legittimato, quale accusatore privato, a interporre un rimedio giuridico del diritto processuale penale (consid. 3.5).