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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 59 cpv. 1 e 4, art. 62a cpv. 1 lett. b, art. 62c cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 4, art. 63 cpv. 1, art. 63a cpv. 2 e 3, art. 63b cpv. 5 e art. 64 cpv. 1 CP; art. 2 cpv. 2, art. 29 seg., art. 80 cpv. 1, art. 197 cpv. 1 lett. a, art. 393 e art. 398 cpv. 1-3 CPP; art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di internamento primario in seguito alla commissione di nuovi reati; congiunzione dei procedimenti; competenza; principio del rigore formale.
Non è possibile trasformare un trattamento ambulatoriale direttamente in un internamento (conferma della giurisprudenza; consid. 3.4.1). Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 4 seconda frase CP, il giudice deve unicamente pronunciarsi sulla protrazione della misura stazionaria. La soppressione della misura terapeutica stazionaria per mancanza di prospettive di successo compete all'autorità d'esecuzione. Dopo il passaggio in giudicato della soppressione della misura terapeutica stazionaria, spetta al giudice di primo grado statuire, su proposta dell'autorità d'esecuzione, sulle conseguenze giuridiche (consid. 3.4.2). Il fatto che, nella decisione di secondo grado relativa alla mancata protrazione della misura stazionaria giusta l'art. 59 cpv. 4 seconda frase CP, il tribunale d'appello abbia a torto ordinato un trattamento ambulatoriale non impedisce all'autorità d'esecuzione, dopo la soppressione della misura terapeutica stazionaria a causa della mancanza di prospettive di successo, di richiedere al competente giudice di prima istanza un internamento a posteriori in applicazione dell'art. 62c cpv. 4 CP (consid. 3.4.3).
Portata del principio del rigore formale sancito dall'art. 2 cpv. 2 CPP (consid. 3.5.1). Il principio del rigore formale non esclude un'interpretazione della legge né impedisce al giudice di colmare una lacuna (consid. 3.5.2).
A ragione le istanze cantonali hanno congiunto il procedimento afferente l'internamento a posteriori giusta l'art. 62c cpv. 4 CP con quello pendente relativo all'internamento primario in seguito alla commissione di nuovi reati e si sono pronunciate in favore di un esame definitivo della questione dell'internamento nella sentenza penale di primo grado. La competenza per statuire sull'internamento in sede di ricorso spetta pertanto unicamente all'istanza di appello (consid. 3.6).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 62c cpv. 4 CP, art. 63b cpv. 5 e art. 64 cpv. 1 CP, art. 398 cpv. 1-3 CPP, art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost. seguito...