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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 22, art. 36 cpv. 1 e 3, art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare; ordinanza COVID-19 del Canton Berna del 4 novembre 2020; limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone; base legale; proporzionalità.
La limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone comporta una restrizione grave della libertà di riunione (consid. 5.1). Base legale (consid. 5.2-5.5). Portata della libertà di riunione (consid. 6.2 e 6.3). Interesse pubblico (consid. 6.5). Nozione e importanza del principio della proporzionalità (consid. 6.6). Esame della misura nell'ottica della proporzionalità (consid. 7). La limitazione dei contatti interpersonali è adatta a ridurre la trasmissione di virus (consid. 7.5). L'obbligo generalizzato di ottenere un'autorizzazione per le manifestazioni su suolo pubblico permette soluzioni differenziate e di imporre delle condizioni che limitano i rischi di caso in caso. Preso atto di ciò, e considerata la grande importanza sul piano democratico delle manifestazioni, la limitazione del numero di partecipanti a 15 persone appare sproporzionata (consid. 7.7). Inoltre, in relazione a dimostrazioni, la libertà di riunione è limitata a tal punto che è praticamente svuotata del suo contenuto (consid. 7.8). La limitazione della libertà di riunione è incostituzionale (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 49 Cost., art. 40 LEp