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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Concorso di un pignoramento di salario con una cessione di salario anteriore.
L'ufficio di esecuzione deve tener conto della cessione di salario invocata dal beneficiario anche se questa è stata comunicata al datore di lavoro dell'escusso solo dopo il pignoramento di salario (durante la durata dello stesso); e ciò, quand'anche i crediti da garantire (in concreto, i crediti risultanti da una vendita a rate) fossero già scaduti prima del pignoramento di salario.
Nel procedimento che oppone l'acquirente del credito di salario pignorato al cessionario di tale credito (Prätendentenstreit) spetterà al giudice statuire sul merito dell'obiezione secondo cui il cessionario avrebbe, data la sua lunga inattività, rinunciato ad avvalersi della cessione, oppure avrebbe, secondo le regole della buona fede, perso i diritti conferitigli dalla cessione o, infine, avrebbe lasciato estinguere i suoi diritti a seguito dello spirare del termine legale.
La parte di salario che il datore di lavoro ha pagato in buona fede, prima che la cessione gli fosse stata portata a conoscenza, all'escusso o all'ufficio di esecuzione per conto di quest'ultimo, sfugge in ogni caso alle mani del cessionario.