Regesto
La decisione sull'obbligo di prestazione anticipata di un istituto di previdenza è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non costituisce una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (consid. 1.1 e 1.3.1).
L'istituto di previdenza, che ha fornito prestazioni anticipate, può far valere direttamente per legge, nella misura dei pagamenti effettuati, un diritto di regresso nei confronti dell'istituto previdenziale tenuto a prestare (consid. 3.6).