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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Normativa ticinese sull'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile; principio della separazione dei poteri e autonomia comunale; restrizioni della libertà d'informazione e della libertà economica (art. 16 cpv. 3, 27 e 36 Cost.).
La regolamentazione impugnata, emanata dall'Esecutivo cantonale, intende determinare l'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile per un periodo transitorio di dieci anni. Essa viola il principio della separazione dei poteri e l'autonomia dei Comuni nel campo della pianificazione del territorio (consid. 3.3-3.7).
Possibilità per Comuni e Cantone di determinare mediante misure di pianificazione del territorio ed edilizie l'ubicazione di impianti di telefonia mobile (consid. 4.2).
La disposizione contestata prevede un modello a cascata applicabile in modo indifferenziato all'intero territorio cantonale. Essa non consente di valutare se è garantito un adeguato servizio di telecomunicazione e non è proporzionata alla possibile tutela di determinati comparti destinati all'abitazione nei singoli Comuni (consid. 4.3-4.5).

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referenza

Articolo: art. 16 cpv. 3, 27 e 36 Cost.