Regesto a
Su rinvio dell'art. 85 cpv. 1 LDIP, la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori si applica, a titolo di diritto nazionale, nelle cause che presentano un legame con degli Stati non contraenti (consid. 2.1.1-2.1.3). Quando nessuna norma di tale convenzione permette di fondare un foro in Svizzera, il giudice deve esaminare se può poggiare la sua competenza sull'art. 85 cpv. 3 LDIP (consid. 2.1.4).
Regesto b
Se delle circostanze nuove nel senso dell'art. 134 CC implicano di entrare nel merito di una richiesta di modifica della sentenza di divorzio avente per oggetto la questione dell'autorità parentale, il giudice che statuisce dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto deve esaminare d'ufficio se occorre optare per l'autorità parentale congiunta; poco importa a questo riguardo la data alla quale il divorzio è stato pronunciato. Richiamo dei criteri che permettono di attribuire, eccezionalmente, l'autorità parentale esclusiva (consid. 3).