Regesto
Art. 58 cpv. 1 lett. b CP. Confisca.
La confisca di un oggetto usato per compiere il reato va ordinata solo ove sia sufficientemente verosimile che, senza tale misura, sarebbero compromessi la sicurezza delle persone, la moralitŕ o l'ordine pubblicň (conferma di DTF 81 IV 217).