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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 63 cpv. 3 LStrI; art. 66a cpv. 2 CP; liceità della revoca di un permesso di domicilio quando il giudice penale ha rinunciato all'espulsione giudiziaria.
L'art. 66a CP si applica unicamente ai reati commessi dopo il 1° ottobre 2016. Per stabilire se si tratta di un caso di rigore, il giudice penale prende in considerazione le infrazioni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 66a CP. In caso di rinuncia alla pronuncia dell'espulsione giudiziaria in sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP, l'autorità amministrativa non può più revocare il permesso di domicilio dello straniero e pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera per dei fatti che il giudice penale doveva valutare nel suo esame del caso di rigore (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 66a cpv. 2 CP, art. 66a CP, Art. 63 cpv. 3 LStrI