Regesto
Previdenza professionale; procedura contenziosa secondo l'art. 73 LPP.
Le controversie relative all'appartenenza di un lavoratore a una cassa di previdenza o concernenti prestazioni di un istituto di previdenza soggiacciono alla competenza delle autoritŕ previste dall'art. 73 LPP. Al riguardo č irrilevante se i diritti litigiosi risultino dal diritto pubblico o dal diritto privato (consid. 2). Poiché spetta a un tribunale cantonale di pronunciarsi in prima istanza, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, né in quello dell'azione (consid. 3).