Regesto
Art. 106 segg. e 275 LEF; contenuto della notifica di rivendicazione di un diritto di pegno sull'oggetto sequestrato.
Incombe al terzo che rivendica un diritto di pegno di indicare l'importo del credito garantito all'ufficio di esecuzione. Se non lo fa, l'ufficio gli fissa un termine a tale scopo. Se non agisce entro tale termine, l'ufficio deve considerare che il credito garantito sia equivalente all'importo del diritto di pegno (consid. 5).